La legge professionale del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione che si realizza, in primo luogo, mediante la tenuta dell'Albo cui ogni professionista (articolo 1, legge 25 Aprile 1938, n° 897) deve necessariamente iscriversi se vuole esercitare la professione.
Le disposizioni normative (legge 24 Giugno 1923, n° 1395 inerente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale, e Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n° 2537, recante norme di regolamento per la professione d'ingegnere) disegnano l'ordinamento professionale degli ingegneri la cui struttura portante è costituita dai Consigli dell'Ordine in ogni capoluogo di provincia. Essi sono attualmente 106.
L'iscrizione all’albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista. Per ottenere l'iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed aver superato un apposito esame di Stato che abilita all'esercizio della professione. E’ importante notare come l'esame di stato è anche sancito dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana ove recita: "E’ prescritto un esame di stato per ...l’abilitazione all’esercizio professionale".
Il recente D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica la previgente struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto. Esso presenta tuttavia alcune incongruenze che andranno definite al più presto o direttamente con atto legislativo di rettifica o a seguito dell'esito dei ricorsi al Tribunale amministrativo che alcuni Consigli Nazionali delle professioni, fra cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, hanno presentato contro il provvedimento di legge in questione.
Attualmente, sono iscritti agli albi più di 145.000 ingegneri; di questi alcuni svolgono attività professionale in forma autonoma, altri prestano la loro opera in forma dipendente presso Aziende o Enti pubblici e privati.
L'ALBO
La tenuta dell'Albo è solo uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la tutela della professione. Gli Enti professionali, infatti, sono anche titolari di un essenziale potere di vigilanza e di disciplina sugli iscritti per reprimere gli eventuali abusi e mancanze di cui i professionisti si rendono responsabili. Anche tale attività è svolta dagli Ordini al fine di salvaguardare la professione da comportamenti in contrasto con le norme deontologiche cui l’iscritto deve attenersi.
I CONSIGLI DELL'ORDINE
I Consigli dell'Ordine, inoltre, sono in continuo contatto con le autorità Amministrative locali alle quali possono fornire pareri su argomenti riguardanti la professione e sollecitare provvedimenti ritenuti necessari.
In considerazione poi dell'importanza che riveste un corretto esercizio della professione per la collettività e per la categoria, gli Ordini, da qualche tempo, hanno avviato una serie di corsi d'aggiornamento e perfezionamento tecnico culturale degli ingegneri.
Infine, per portare a conoscenza degli iscritti l'attività svolta e permettere loro un intervento attivo nella struttura associativa, ogni Ordine pubblica un bollettino od una rivista a carattere informativo nella quale sono riportati gli argomenti di maggior interesse per gli iscritti. In linea con il progresso delle comunicazioni, molti Ordini dispongono ora, anche di un loro sito Internet liberamente consultabile.
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ORDINI
Gli Ordini Provinciali costituiscono il livello periferico dell'organizzazione professionale degli ingegneri. Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico che raggruppa gli iscritti residenti nella provincia in cui esso è istituito.
Gli organi dell'Ordine sono:
-
l'Assemblea degli iscritti cui spetta eleggere il Consiglio ed approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo d’esercizio annuale.
-
il Consiglio dell’Ordine, organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali.
Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente, che è il rappresentante legale, il Segretario e il Tesoriere.
Il numero dei consiglieri varia da 5 a 15, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica due anni.
FUNZIONI DELL'ORDINE
In particolare, il Consiglio dell'Ordine:
-
vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito sia adempiuto con probità e diligenza; prende i provvedimenti disciplinari; cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo d'ingegnere e l'esercizio illecito della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
-
determina il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere per il funzionamento dell'Ordine e le modalità del pagamento del contributo, consentendo così l’autonomia finanziaria della struttura;
-
dà i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione d'ingegnere.
Inoltre, per quelle prestazioni ingegneristiche per le quali non vigono disposizioni tariffarie a livello nazionale, ogni Ordine provinciale può provvedere con tariffe locali cui gli iscritti devono attenersi.