Performance

Ai sensi dell’art. 2, comma II bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito Legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli Ordini professionali non sono tenuti ad applicare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di performance.
Nello specifico, la norma dispone che "gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".
L'Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta non ha dipendenti.