L'Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta non è tenuto a pubblicare i dati di cui all'art. 38 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144 incluse le funzioni ed i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti ed i loro nominativi; gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate) non realizzando opere pubbliche.