L’art. 16-novies del DL n. 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012, come introdotto dall’art. 14, comma 2, del DL n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015) ha previsto che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d’ufficio (ex art. 13 disp. att. c.p.c.) e all’albo dei periti presso il tribunale (ex art. 67 disp. att. c.p.p.) siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.
Con il decreto n. 109 del 04.08.2023 è stato approvato il Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.
Il portale telematico Albo CTU, periti e elenco nazionale sarà operativo dal 04.01 2024 aprendo a due possibili scenari:
1. i periti/CTU già inseriti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea dovranno tassativamente aggiornare la propria posizione entro il 04.03.2024. Il mancato aggiornamento comporta la cancellazione dall'Albo Unico Nazionale dei Consulenti/Periti, art. 6 c. 4 del DM 109/2023;
2. i periti/CTU non ancora inserito negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea potranno farlo ogni anno in due possibili finestre temporali:
a. dal 01 marzo al 30 aprile
b. dal 01 settembre al 31 ottobre
I requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU sono indicati all’art. 4 del DM 109/2023, la cui competenza tecnica sarà valutata del comitato.
Ai seguenti link sono disponibili il DL 179/2023, uno schema riassuntivo delle scadenze e la circolare CNI n. 110/XIX Sess./2023:
https://www.gnewsonline.it/dgsia-portale-albo-periti-e-consulenti-tecnici-dufficio/